Lo statuto

ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE

IMPRENDITORE APS

E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato:

«SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE APS»

che assume la forma giuridica di associazione apartitica. L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Essa ha sede nel Comune di Asti in corso Vittorio Alfieri n.384.
La durata dell’associazione è illimitata.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione. 

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

considerato che l’odierna economia mondiale è in gran parte basata sul libero mercato e di conseguenza la funzione imprenditoriale ne è il cardine principale, la responsabilità sociale dell’imprenditore si configura innanzitutto in termini di comportamento moralmente ed eticamente ineccepibile, unitamente ad un’attenta salvaguardia e tutela dell’ambiente,

tutto ciò considerato l’Associazione,

si prefigge il compito prioritario di rivalutare l’immagine e la nobile professione dell’imprenditore operante in qualsiasi campo e senza limiti dimensionali d’impresa

ed a tal scopo

essa opera affinché la vita dell’imprenditore e la sua conseguente attività imprenditoriale siano rigorosamente confacenti agli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, nella vita privata come in quella sociale

constatato inoltre

che in Italia esistono ed operano diverse Associazioni o Movimenti o Ordini Religiosi che accompagnano, indirizzano e guidano l’uomo che fa impresa e studiano come praticare una nuova libera economia alla luce del Vangelo, e constatato

inoltre che spesso queste diverse realtà non si confrontano fra loro, l’associazione si prefigge l’ulteriore scopo di promuovere la collaborazione tra detti soggetti.

Nel perseguire le finalità di cui sopra, le attività che si propone di svolgere, sono individuate alle lett. d), i), p), u), w) dell’art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, relative a:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’art.2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi, di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art.1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L’Associazione si prefigge infine l’impegno di assistere, sul piano umano e psicologico, gli imprenditori in difficoltà economica, e di accompagnarli nei momenti decisionali mettendo a disposizione l’esperienza di colleghi che abbiano già vissuto tali problematiche, ritenendo che, frenato l’orgoglio ed allontanata la vergogna, solo colloqui sinceri tra imprenditori possono lucidamente e tempestivamente suggerire, prima che sia troppo tardi e senza indugio, le decisioni da prendere.

A tale proposito è stato istituito il Telefono Arancione per consentire agli imprenditori in difficoltà di segnalare i propri bisogni e le proprie necessità.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione (di seguito denominato “Direttivo”). 

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Con l’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all’art.46, comma 1, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n.117, l’Associazione può inoltre beneficiare dei contributi ai sensi del D.lgs 3/7/2017, n. 111 “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, si rinvia a quanto disposto dalla legge. 

Il patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori; dagli eventuali contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.
6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote associative, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, unicamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria e per il perseguimento delle finalità previste. 

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e l’esercizio sociale decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Direttivo.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della L.383/2000.

Sono associati le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associazione versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto dell’associato minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Gli associati sono distinti in ordinari e sostenitori ed hanno pari diritti e doveri.
Gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annualmente stabilita dall’assemblea.
Gli associati sostenitori sono tutti coloro che, oltre alla quota annua, versano all’associazione un’ulteriore somma aggiuntiva il cui ammontare verrà dagli stessi liberamente ed individualmente stabilita. 

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti. Il Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 

Tutti gli associati maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; gli associati avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad aderire a tutti i servizi offerti e gestiti dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di associati, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’Associazione assicura i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. 

Gli associati avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa e di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione concorrendo alla realizzazione degli stessi. 

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
L’associato che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno potrà essere escluso con delibera motivata del Direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione dell’Assemblea degli associati su proposta del Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’articolo 29 (ventinove) del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. 

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente; 
d) i tre Vice Presidenti di cui uno Vicario;
e) l’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.  

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è organo sovrano dell’associazione stessa. Gli associati sono convocati in assemblea dal Direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione affissa nelle sedi dell’Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera/fax/e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C. 

L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
– l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
– gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
– la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e dei Vice Presidenti, e l’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
– l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
– eleggere una o più figure onorifiche collaterali alla struttura ordinaria dell’associazione e dotate di mere

funzioni onorifiche volta per volta stabilite in sede di delibera di nomina quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice degli associati intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta degli associati, in merito a:
– modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
– scioglimento dell’associazione.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 28 (ventotto) del presente statuto. Le assemblee saranno valide anche se tenute mediante teleconferenza o mediante ogni altra modalità di svolgimento a mezzo internet, purché in ogni caso sia comunque dato modo a chi presiede di accertarsi dell’identità personale dei partecipanti all’assemblea stessa. Sono inoltre ammesse decisioni assembleari mediante consultazione scritta o comunque sulla base del consenso espresso per iscritto dagli associati.  

Tutti gli associati, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni associato ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni associato può rappresentare con delega scritta sino ad un massimo di tre associati. Non è ammesso il voto plurimo.  

Se non diversamente previsto, l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo, in mancanza da un Vicepresidente; in mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 11 (undici) membri eletti tra gli associati dall’Assemblea. I componenti del Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (TRE) esercizi e possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Il Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, tre Vicepresidenti di cui uno Vicario ed un Segretario con funzioni anche di Tesoriere, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. 

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all’ammontare della quota sociale. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da un Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Direttivo saranno valide anche se tenute mediante teleconferenza o mediante ogni altra modalità di svolgimento a mezzo internet, purché in ogni caso sia comunque dato modo a chi presiede di accertarsi dell’identità personale dei partecipanti alla riunione stessa. Sono inoltre ammesse decisioni mediante consultazione scritta o comunque sulla base del consenso espresso per iscritto dagli associati. 

Il Direttivo ha il compito di: 
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo nonché la relazione sul bilancio di missione dell’attività svolta;
f) fissare l’ammontare della quota associativa annuale;
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
i) deliberare in merito all’esclusione di soci;
j) eleggere il Presidente e i Vice Presidenti di cui uno Vicario;
k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l’Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
n) istituire sezioni staccate e gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Direttivo e alle Assemblee;
o) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Direttivo stesso;
q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale;
r) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.  

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente Vicario costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.  

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017. 
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art.
31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Direttivo. I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno. 

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
I verbali dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione/Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente con un preavviso di 15 (quindici) giorni. 

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati. 

L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Direttivo. L’Assemblea degli associati delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la chiusura dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
L’associazione può procedere alle attività di liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di prorogatio.
L’autorità giudiziaria può eventualmente nominare dei liquidatori, ciò comporta che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l’ente in vece e luogo degli amministratori prorogati. 
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea. In mancanza si provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. 

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria. 

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 
F.to Lorenzo Orsenigo
F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio 

Associati

Qualche buona ragione per associarsi

Con la tua quota associativa annuale possiamo progettare e organizzare tante opere di solidarietà e iniziative culturali… e puoi esserne protagonista attivo anche tu! Ecco come:

1

Supporto a chi ha perso il lavoro

Con il Telefono Arancione offriamo assistenza e soluzioni per chi ha perso la propria attività, aiutando a ritrovare stabilità e nuove opportunità.

2

Rete di imprenditori etici

Uniamo imprenditori e professionisti per promuovere un’economia responsabile, che crei lavoro e progresso sociale.

3

Economia sostenibile e fede

Sosteniamo un’economia guidata dai valori cristiani, offrendo formazione spirituale e ispirazione nel modello di San Giuseppe.

Scroll to Top